Assegni di studio

Assegni di studio assistenziali
La Cassa del Notariato può erogare annualmente assegni di studio a favore dei figli di Notai in esercizio o cessati al fine di sostenere il regolare proseguimento degli studi scolastici e universitari.
Misura e domanda
L’importo e le modalità di concessione degli assegni sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, che procede caso per caso all’accertamento dello stato di difficoltà economica con ogni mezzo ritenuto idoneo. Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, come dichiarato ai fini delle imposte dirette nell’anno precedente alla domanda.
La domanda, in carta semplice, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Assegni di studio per orfani di Notai iscritti alle Scuole di Notariato
La Cassa Nazionale del Notariato può concedere assegni di studio agli orfani di Notai che frequentano le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Misura e domanda
L’assegno può essere concesso per un massimo di due anni, anche non consecutivi, ed è erogato in due rate annuali di pari importo, una all’inizio e una al termine del corso. La seconda rata è subordinata alla frequenza di almeno due terzi delle lezioni.
La domanda, in carta semplice, deve essere presentata entro il termine perentorio di un mese dall’inizio del corso e deve essere corredata dal certificato del Consiglio Notarile competente attestante che il richiedente ha iniziato o concluso la prescritta pratica notarile e dal certificato di iscrizione alla Scuola di Notariato.
Regolamento assegni
Regolamento per la concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato

La Cassa può provvedere, in casi meritevoli disoccorso o di intervento, alla erogazione disussidi, determinandone importi e modalità, previo accertamento dell’esistenza di condizioni di disagio economico.


