Totalizzazione

Un’unica pensione grazie all’unione gratuita di periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse

I soggetti interessati sono tutti coloro che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, sono stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, per periodi, non coincidenti, a condizione che non risultino titolari di alcun trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.
La totalizzazione può essere conseguita, esclusivamente al momento del pensionamento, previa domanda dell'interessato, da trasmettere alla gestione previdenziale di ultima iscrizione dell’assicurato. I contributi, a suo tempo versati, restano accreditati presso i rispettivi Enti, che ne certificano il pagamento ed il corrispettivo periodo temporale.

Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

Il trattamento pensionistico unico complessivamente considerato, conseguito mediante totalizzazione, viene liquidato dall’INPS, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati.

Le modalità relative a tale liquidazione sono state concordate con apposita convenzione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006.

Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e inabilità) liquidate con la totalizzazione sono reversibili in favore dei superstiti con le modalità e i limiti stabiliti da ciascuna gestione.

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi si applicano le medesime decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi; le prestazioni di vecchiaia e anzianità possono quindi essere riconosciute con un differimento rispettivamente di 18 mesi e di 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

La totalizzazione può essere richiesta anche per la pensione di inabilità e per la pensione ai superstiti, anche se l’assicurato è deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione.

La pensione di inabilità può essere concessa a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla gestione nella quale il lavoratore era iscritto al momento dell’evento invalidante.

La pensione può essere richiesta dai superstiti se:

  1. sussistono tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso;

  2. il decesso è intervenuto successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42/2006.

Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e inabilità) liquidate con la totalizzazione, sono reversibili in favore dei superstiti con le modalità ed i limiti stabiliti da ciascuna gestione.
Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi si applicano le medesime decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi e, pertanto, le prestazioni di vecchiaia e anzianità possono essere riconosciute con un "differimento" rispettivamente di 18 mesi e di 21 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazione della pensione di inabilità, nonché per la pensione ai superstiti, ancorché l'assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto a pensione.
  • Pensione di inabilità: può essere concessa in favore dell'avente diritto a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante.
  • Pensione ai superstiti: può essere richiesta dai superstiti a condizione che sussistano tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso e che il decesso sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006.

Riscatto e ricongiunzione

La Cassa Nazionale del Notariato offre ai notai iscritti la possibilità di valorizzare tutti i periodi di contribuzione precedenti, attraverso le procedure di riscatto e ricongiunzione.