Pensione diretta

La Pensione diretta è la prestazione previdenziale principale erogata dalla Cassa al notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni, a norma degli articoli 10, 15, 16, 17 e 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà.

La pensione è uniforme, dipende dalla sola anzianita’ di esercizio della professione.

Il trattamento di quiescenza decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione. La cessazione prima del raggiungimento del limite di età (allo stato, 75 anni), si considera definitiva alla data del deposito degli atti all'Archivio Notarile, salvo che non derivi da destituzione; nel qual caso il trattamento decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare.

Nell’ipotesi di cessazione per inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione, il riconoscimento del diritto a pensione avviene ad opera della Cassa a norma dell’art. 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà. Il notaio può attivare la procedura contemplata prima di chiedere la dispensa e, quindi, prima di cessare dalle funzioni. La Cassa, salvo che in base ai documenti prodotti non ravvisi comprovata la sussistenza di tale inabilità, provvede, a spese del richiedente, a verificare il suo status di inabilità richiedendo il parere ad un medico designato dal Comitato Esecutivo.

Su domanda esplicita dell’iscritto, la pensione può essere maggiorata del 5 % per ciascun figlio a carico fino a 26 anni di età.
Se il figlio è inabile senza limiti di età, la maggiorazione è comunque riconosciuta.

ll Regolamento Pensioni disciplina requisiti, modalità di calcolo e decorrenza delle prestazioni previdenziali della Cassa. Consulta il testo aggiornato per verificare condizioni, maggiorazioni e procedure applicabili.