Indennità di maternità e paternità

La misura economica che sostiene le neo mamme e i neo papà indipendentemente dall’astensione dell’esercizio professionale

L’indennità di maternità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento.

L’importo non può essere inferiore a € 6.045,52 o superiore a € 30.227,60 (parametri 2026).

AnnoImporto minimoImporto massimo
20154.958,72 €24.793,60 €
20164.958,72 €24.793,60 €
20174.958,72 €24.793,60 €
20185.012,80 €25.064,00 €
20195.068,96 €25.344,80 €
20205.093,92 €25.469,60 €
20215.093,92 €25.469,60 €
20225.190,64 €25.953,20 €
20235.610,80 €28.054,00 €
20245.914,48 €29.572,40 €
20255.961,28 €29.806,40 €
20266.045,52 €30.227,60 €

Il Consiglio Notarile deve provvedere entro 15 giorni all’inoltro della domanda alla Cassa che, se ricorrono i presupposti, provvede di norma entro tre mesi dal ricevimento alla liquidazione dell’indennità.

La copertura degli oneri per la corresponsione dell’indennità è prevista ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 151/2001, tramite un contributo annuo a carico di ogni iscritto, da versare tramite gli Archivi Notarili unitamente alle quote di onorario relative al mese di ottobre.

Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti. La tutela è prevista per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista,o per la parte residua, nei soli casi di: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre. L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
  2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 (pdf prodotto dall'Area Riservata)
  3. Dichiarazione di consenso informato (pdf prodotto dall'Area Riservata)
  4. Documento rilasciato dalla Banca con l’indicazione del codice IBAN e dell’intestazione del rapporto

Da allegare solo in caso di domanda presentata dopo il parto
Attestazione o certificato di nascita in caso di domanda presentata dopo il parto

Da allegare solo in caso di interruzione della gravidanza ai sensi della legge 194/1978
Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e la data della sua interruzione (solo in caso di interruzione della gravidanza).

Da allegare solo in caso di adozione o affidamento preadottivo
Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Da allegare solo in caso di indennità di paternità

  1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt46 e 47 del DPR 445/2000 in caso di abbandono (pdf prodotto dall'Area Riservata)
  2. Copia autentica del provvedimento di affidamento esclusivo del bambino al padre
  3. Certificato medico comprovante la grave infermità della madre
  4. Certificato di morte della madre

Indennità maternità e paternità

Il D.Lgs. 26/03/2001 n.151 tutela la maternità e paternità dei liberi professionisti. Garantisce un sostegno economico proporzionato al reddito professionale. Definisce requisiti, misura e modalità di richiesta dell’indennità.