Indennità di maternità e paternità
La misura economica che sostiene le neo mamme e i neo papà indipendentemente dall’astensione dell’esercizio professionale
La misura economica che sostiene le neo mamme e i neo papà indipendentemente dall’astensione dell’esercizio professionale

L’indennità di maternità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento.
L’importo non può essere inferiore a € 6.045,52 o superiore a € 30.227,60 (parametri 2026).
| Anno | Importo minimo | Importo massimo |
|---|---|---|
| 2015 | 4.958,72 € | 24.793,60 € |
| 2016 | 4.958,72 € | 24.793,60 € |
| 2017 | 4.958,72 € | 24.793,60 € |
| 2018 | 5.012,80 € | 25.064,00 € |
| 2019 | 5.068,96 € | 25.344,80 € |
| 2020 | 5.093,92 € | 25.469,60 € |
| 2021 | 5.093,92 € | 25.469,60 € |
| 2022 | 5.190,64 € | 25.953,20 € |
| 2023 | 5.610,80 € | 28.054,00 € |
| 2024 | 5.914,48 € | 29.572,40 € |
| 2025 | 5.961,28 € | 29.806,40 € |
| 2026 | 6.045,52 € | 30.227,60 € |

Il Consiglio Notarile deve provvedere entro 15 giorni all’inoltro della domanda alla Cassa che, se ricorrono i presupposti, provvede di norma entro tre mesi dal ricevimento alla liquidazione dell’indennità.
La copertura degli oneri per la corresponsione dell’indennità è prevista ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 151/2001, tramite un contributo annuo a carico di ogni iscritto, da versare tramite gli Archivi Notarili unitamente alle quote di onorario relative al mese di ottobre.
Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti. La tutela è prevista per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista,o per la parte residua, nei soli casi di: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre. L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Da allegare solo in caso di domanda presentata dopo il parto
Attestazione o certificato di nascita in caso di domanda presentata dopo il parto
Da allegare solo in caso di interruzione della gravidanza ai sensi della legge 194/1978
Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e la data della sua interruzione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
Da allegare solo in caso di adozione o affidamento preadottivo
Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
Da allegare solo in caso di indennità di paternità
A norma dell’articolo 29 del regolamento, per aver diritto alla corresponsione dell’indennità, il notaio deve presentare domanda alla Cassa per il tramite del Consiglio Notarile di appartenenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento, accedendo all’area riservata nella sezione Inserisci prestazione.

Il D.Lgs. 26/03/2001 n.151 tutela la maternità e paternità dei liberi professionisti. Garantisce un sostegno economico proporzionato al reddito professionale. Definisce requisiti, misura e modalità di richiesta dell’indennità.