Con delibera n. 21 del 07/03/2014 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato ha sospeso gli assegni di profitto a partire dall'anno scolastico e accademico 2014-2015.
A norma degli articoli1, 2 e 3 del Regolamento per la concessione degli assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato - art. 5 lett. “b” dello Statuto, sono previste diverse forme di intervento a favore degli studenti, figli di notaio in esercizio o cessati:
assegni di studio (art. 1): da riconoscersi “in caso di accertato stato di difficoltà economica tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi”,a favore dei figli di notaio in esercizio o cessati, a parziale copertura delle spese per la frequenza di corsi scolastici, compresi quelli della scuola dell’obbligo e quelli universitari. Ai fini della concessione si tiene conto del reddito IRPEF dichiarato da tutto il nucleo familiare nell'anno precedente a quello della domanda, tenuto conto di un livello minimo di profitto negli studi. L'importo e le modalità di concessione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, previo accertamento “con qualunque mezzo” dello stato di difficoltà economica. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
assegni di profitto ( art. 2 e 3) (* vedi nota in calce) a cui concorrono studenti meritevoli, figli di notai in esercizio o cessati. Gli assegni sono suddivisi fra i diversi gradi di istruzione:
scuola secondaria superiore. Assegni riservati agli studenti che abbiano conseguito la promozione a giugno con una media non inferiore a 7/10 o equivalente, con esclusione della votazione ottenuta in condotta, religione, educazione fisica.
La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 15 ottobre successivo alla chiusura dell’anno scolastico di riferimento.
Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 540,00.
licenza scuola secondaria superiore. Termini e modalità di concorso sono gli stessi previsti per la scuola secondaria superiore: la domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 15 ottobre successivo alla chiusura dell’anno scolastico di riferimento.
La votazione richiesta non può essere inferiore a 75/100. Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 930,00.
corsi universitari. Assegni riservati a studenti universitari o frequentanti corsi di studio considerati dalla legge a livello universitario. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico di riferimento.
La media richiesta per essere ammessi al concorso non deve essere inferiore a 25/30 (con almeno 21/30 in ciascun esame) e lo studente deve aver sostenuto nel corso dell’anno accademico per il quale richiede l’assegno, un numero di esami non inferiore al 75% di quello risultante dal piano di studi approvato, e maturato crediti formativi non inferiori al 75%.
La suddetta media di 25/30 è ridotta a 24/30 (fermo restando il minimo di 21/30 in ciascun esame) nel caso in cui lo studente dimostri di aver sostenuto con esito favorevole il 100% degli esami e conseguito l’intero credito formativo previsto dal piano di studi approvato.
Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 560,00 ad un massimo di €. 950,00.
assegni di laurea. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico di riferimento.
La votazione richiesta non deve essere inferiore a 100/110.
L’assegno è dato soltanto per la prima laurea, che deve essere conseguita nell'ultimo anno di corso previsto da un regolare ciclo di studi.
Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 840,00 ad un massimo di €. 1.425,00.
assegni di studio ad orfani di notai (art. 3), di età non superiore a 30 anni, per la frequenza di corsi di una delle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.
L’assegno può essere concesso per non più di due anni, anche non consecutivi;
L’importo dell’assegno varia in considerazione della residenza del richiedente:
€. 450,00 per i residenti nella provincia ove ha sede la Scuola;
€. 880,00 per i residenti altrove.
La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di un mese dall'inizio del corso.
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