ASSEGNI DI STUDIO E PROFITTO

Con delibera n. 21 del 07/03/2014 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato ha sospeso gli assegni di profitto a partire dall'anno scolastico e accademico 2014-2015.

A norma degli articoli1, 2 e 3 del Regolamento per la concessione degli assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato - art. 5 lett. “b” dello Statuto, sono previste diverse forme di intervento a favore degli studenti, figli di notaio in esercizio o cessati: 

 

  • assegni di studio (art. 1): da riconoscersi “in caso di accertato stato di difficoltà economica tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi”,a favore dei figli di notaio in esercizio o cessati, a parziale copertura delle spese per la frequenza di corsi scolastici, compresi quelli della scuola dell’obbligo e quelli universitari. Ai fini della concessione si tiene conto del reddito IRPEF dichiarato da tutto il nucleo familiare nell'anno precedente a quello della domanda, tenuto conto di un livello minimo di profitto negli studi. L'importo e le modalità di concessione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, previo accertamento “con qualunque mezzo” dello stato di difficoltà economica. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. 
  • assegni di profitto ( art. 2 e 3) (* vedi nota in calce) a cui concorrono studenti meritevoli, figli di notai in esercizio o cessati. Gli assegni sono suddivisi fra i diversi gradi di istruzione: 
    • scuola secondaria superiore. Assegni riservati agli studenti che abbiano conseguito la promozione a giugno con una media non inferiore a 7/10 o equivalente, con esclusione della votazione ottenuta in condotta, religione, educazione fisica. 
      • La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 15 ottobre successivo alla chiusura dell’anno scolastico di riferimento. 
      • Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 540,00. 
    • licenza scuola secondaria superiore. Termini e modalità di concorso sono gli stessi previsti per la scuola secondaria superiore: la domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 15 ottobre successivo alla chiusura dell’anno scolastico di riferimento. 
      • La votazione richiesta non può essere inferiore a 75/100. Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 930,00. 
    • corsi universitari. Assegni riservati a studenti universitari o frequentanti corsi di studio considerati dalla legge a livello universitario. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico di riferimento. 
      • La media richiesta per essere ammessi al concorso non deve essere inferiore a 25/30 (con almeno 21/30 in ciascun esame) e lo studente deve aver sostenuto nel corso dell’anno accademico per il quale richiede l’assegno, un numero di esami non inferiore al 75% di quello risultante dal piano di studi approvato, e maturato crediti formativi non inferiori al 75%. 
      • La suddetta media di 25/30 è ridotta a 24/30 (fermo restando il minimo di 21/30 in ciascun esame) nel caso in cui lo studente dimostri di aver sostenuto con esito favorevole il 100% degli esami e conseguito l’intero credito formativo previsto dal piano di studi approvato. 
      • Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 560,00 ad un massimo di €. 950,00. 
    • assegni di laurea. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico di riferimento. 
      • La votazione richiesta non deve essere inferiore a 100/110. 
      • L’assegno è dato soltanto per la prima laurea, che deve essere conseguita nell'ultimo anno di corso previsto da un regolare ciclo di studi. 
      • Annualmente la Cassa può stabilire numero e importi degli assegni messi a concorso. Attualmente gli assegni a concorso vanno da un minimo di €. 840,00 ad un massimo di €. 1.425,00. 
  • assegni di studio ad orfani di notai (art. 3), di età non superiore a 30 anni, per la frequenza di corsi di una delle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato. 
    • L’assegno può essere concesso per non più di due anni, anche non consecutivi; 
    • L’importo dell’assegno varia in considerazione della residenza del richiedente: 
      • €. 450,00 per i residenti nella provincia ove ha sede la Scuola; 
      • €. 880,00 per i residenti altrove. 
    • La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di un mese dall'inizio del corso. 


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