PENSIONE DIRETTA

La pensione e' uniforme, dipende dalla sola anzianita' di esercizio della professione.

Normativa di riferimento e requisiti

A norma degli articoli 10, 15, 16, 17 e 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà ha diritto a pensione diretta il notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni

  • per raggiungimento del limite d’età di 75 anni, purché abbia esercitato per almeno 20 anni la professione notarile;
  • per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi (art. 22 del Regolamento);
  • dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 anni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5 possono: o essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge (quali ad es. quelle dipendenti dalle benemerenze combattentistiche acquisite);
  • dopo 30 anni di esercizio effettivo, purché abbia almeno 67 anni d’età.

Trattamento di quiescenza
Il trattamento di quiescenza decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione. La cessazione prima del raggiungimento del limite di età (allo stato, 75 anni), si considera definitiva alla data del deposito degli atti all'Archivio Notarile, salvo che non derivi da destituzione; nel qual caso il trattamento decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare.



Cessazione per inabilità assoluta e permanente
Nell’ipotesi di cessazione per inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione, il riconoscimento del diritto a pensione avviene ad opera della Cassa a norma dell’art. 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà.
Il notaio può attivare la procedura contemplata prima di chiedere la dispensa e, quindi, prima di cessare dalle funzioni. La Cassa, salvo che in base ai documenti prodotti non ravvisi comprovata la sussistenza di tale inabilità, provvede, a spese del richiedente, a verificare il suo status di inabilità richiedendo il parere ad un medico designato dal Comitato Esecutivo.

Maggiorazioni
La pensione diretta può essere maggiorata, a domanda, nella misura del 5% per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e, se inabile, senza limiti di età.