La pensione e' uniforme, dipende dalla sola anzianita' di esercizio della professione.
Normativa di riferimento e requisiti
A norma degli articoli 10, 15, 16, 17 e 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà ha diritto a pensione diretta il notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni:
Trattamento di quiescenza
Il trattamento di quiescenza decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione. La cessazione prima del raggiungimento del limite di età (allo stato, 75 anni), si considera definitiva alla data del deposito degli atti all'Archivio Notarile, salvo che non derivi da destituzione; nel qual caso il trattamento decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare.
Cessazione per inabilità assoluta e permanente
Nell’ipotesi di cessazione per inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione, il riconoscimento del diritto a pensione avviene ad opera della Cassa a norma dell’art. 22 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà.
Il notaio può attivare la procedura contemplata prima di chiedere la dispensa e, quindi, prima di cessare dalle funzioni. La Cassa, salvo che in base ai documenti prodotti non ravvisi comprovata la sussistenza di tale inabilità, provvede, a spese del richiedente, a verificare il suo status di inabilità richiedendo il parere ad un medico designato dal Comitato Esecutivo.
Maggiorazioni
La pensione diretta può essere maggiorata, a domanda, nella misura del 5% per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e, se inabile, senza limiti di età.