Le attività di mutua assistenza della Cassa del Notariato sono descritte e disciplinate da appositi Regolamenti previsti dall'art. 5 dello Statuto:
- Regolamento per la concessione di contributi per l’impianto dello studio al Notaio di prima nomina
(art. 5, lettera «a» dello Statuto) - Regolamento per la concessione di assegni di studio a favore dei figli del Notaio in esercizio o cessato
(art. 5, lettera «b» dello Statuto) - Regolamento per la corresponsione di sussidi a favore del Notaio cessato o in esercizio o loro congiunti
(art. 5, lettera «c» dello Statuto) - Regolamento per la concessione di mutui al Notaio in esercizio per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire a principale abitazione
(art. 5. lettera «d» dello Statuto) - Regolamento per la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili ovvero degli altri organismi istituzionali o rappresentativi del notariato
(art. 5, lettera «e» dello Statuto)
Regolamento per la concessione di contributi per l’impianto dello studio al Notaio di prima nomina
(art. 5, lettera «a» dello Statuto)
Art. 1
La Cassa può provvedere annualmente a concedere contributi per l’impianto dello studio a Notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non aver conseguito nell’anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell’onorario notarile repertoriale medio nazionale stabilita per ottenere, in tale anno, la concessione dell’assegno di integrazione.
Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare di aver aperto, sistemato ed organizzato lo studio nella propria sede disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori.
Il contributo è pari all’importo di spesa effettivamente sostenuta e documentata, con un limite massimo che viene annualmente determinato dal Consiglio di amministrazione.
La domanda deve essere inviata alla Cassa entro il termine perentorio di un anno dall’iscrizione a ruolo e deve essere corredata da:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente a quello dell’iscrizione a ruolo;
documentazione comprovante l’effettiva spesa sostenuta per l’impianto e l’organizzazione dello studio;
dichiarazione del Presidente del Consiglio notarile del distretto, ove è posta la sede del Notaio, dalla quale risulti che il richiedente ha aperto nella propria sede uno studio avente le caratteristiche di cui al comma 2 del presente regolamento.
Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa della precedente e procedere ad accertamenti e controlli.
Regolamento per la concessione di assegni di studio a favore dei figli del Notaio in esercizio o cessato(art. 5, lettera «b» dello Statuto)
Art. 1
La Cassa può provvedere annualmente ad erogare a favore dei figli di Notai in esercizio o cessati assegni di studio, a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza a corsi scolastici e universitari quando, tenuto conto del rapporto fra il reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e l’ammontare degli oneri complessivi per la frequenza agli studi, si evidenzia uno stato di difficoltà economica tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi.
Si considera reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario quello dichiarato, ai fini delle imposte dirette, dai componenti la famiglia del beneficiario nell’anno precedente a quello della domanda.
L’importo e le modalità di concessione dell’assegno sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di difficoltà economica per cui è richiesto l’assegno, tenuto conto di un livello minimo di profitto negli studi.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Art. 2
La Cassa può provvedere annualmente a mettere a concorso fra i figli di Notai in esercizio o cessati assegni scolastici di profitto stabilendone numero e importi.
Gli assegni sono così suddivisi fra i diversi gradi di istruzione:
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Assegni riservati agli studenti che hanno frequentato, anche per il periodo relativo alla scuola dell’obbligo, un corso di scuola o istituto di istruzione di II grado, con esclusione dell’ultimo anno, e che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 7/10 o equivalente con esclusione della valutazione ottenuta nelle materie di condotta, religione ed educazione fisica.
LICENZA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Assegni riservati agli studenti che hanno conseguito la maturità classica, scientifica o altro diploma equivalente di scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a 75/100 o equivalente.
I termini e le modalità di concorso sono gli stessi previsti per gli assegni di cui alla precedente lettera «a».
Non possono concorrere gli studenti ripetenti e quelli che abbiano conseguito la promozione nella sessione autunnale.
Per l’ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato la relativa domanda entro il termine perentorio del 15 ottobre.
La domanda deve essere corredata da un certificato dell’autorità scolastica comprovante i voti riportati.
In caso di insufficienza del numero degli assegni stabiliti rispetto alle domande accolte, a parità di votazione è favorito il concorrente di età più giovane.
CORSI UNIVERSITARI
Assegni riservati agli studenti universitari o frequentanti corsi a livello universitario per l’ammissione ai quali sia richiesto un diploma di scuola media superiore.
E’ riservata al Consiglio di amministrazione l’ammissione al concorso di coloro che frequentano corsi di studio a livello universitario tali non espressamente considerati dalla legge.
Gli assegni sono ripartiti:
per il 50% al primo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Giurisprudenza; Scienze Politiche e Sociali; Statistiche demografiche e attuariali; Economia e Commercio; Economia e Tecnica Bancaria; Economia Marittima;
per il 20% al secondo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Lettere e Filosofia; Lingue e Letterature straniere; Magistero; Scuola Interpreti; Psicologia;
per il 30% al terzo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Medicina e Chirurgia; Medicina Veterinaria; Farmacia; Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Biologiche; Ingegneria; Discipline Nautiche; Architettura; Accademia Belle Arti; Istituto d’Arte; Disegno Industriale; Istituto Superiore di Educazione Fisica; Agraria.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione ricomprendere in questi gruppi eventuali corsi universitari di nuova istituzione a seconda delle loro affinità con il gruppo di appartenenza.
Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono comportare un aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.
Per l’ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire la relativa domanda alla Cassa non oltre il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell’anno accademico.
La domanda deve essere corredata da un certificato dell’università dal quale risulti:
Corso ed anno di iscrizione dello studente;
Piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà con l’indicazione delle materie fondamentali e delle materie complementari e, ove sia previsto, dei crediti formativi corrispondenti a ciascuna di esse;
Esami superati, ripartiti per ciascun anno, con voto conseguito in ciascuna materia e relativo credito formativo acquisito.
Le indicazioni relative ai crediti di formazione che devono essere contenute nel suddetto certificato non sono richieste per gli studenti ai quali si applica l’ordinamento didattico degli atenei antecedente la riforma di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509.
Non possono concorrere gli studenti che abbiano sostenuto, nel corso dell’anno accademico per il quale viene richiesto l’assegno, un numero di esami, fondamentali e complementari, inferiore al 75% di quello risultante dal piano di studi approvato ed abbiano riportato in detti esami una votazione media inferiore a 25/30 e, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30.
Non possono concorrere neanche gli studenti che nel corso dell’anno accademico per il quale viene richiesto l’assegno, sommando i crediti formativi acquisiti, abbiano raggiunto un importo inferiore al 75% del totale dei crediti previsti per il medesimo anno nel piano di studi approvato, ed abbiano riportato in detti esami una votazione media inferiore a 25/30 e, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30.
La votazione media di 25/30, di cui ai due commi precedenti, è ridotta a 24/30 nel caso in cui lo studente abbia sostenuto con esito favorevole tutti gli esami o abbia conseguito l’intero credito formativo previsto dal piano di studi approvato per l’anno accademico per il quale viene richiesto l’assegno.
Il numero degli esami o l’ammontare dei crediti formativi di cui ai commi precedenti va arrotondato per difetto (a favore dello studente) qualora a seguito della applicazione della percentuale di riduzione al 75% dovesse scaturire una cifra decimale.
E’ in facoltà degli studenti dell’ultimo anno di corso richiedere alternativamente l’assegno di cui alla presente lettera C) o quello previsto dalla successiva lettera D).
ASSEGNI DI LAUREA
Assegni riservati agli studenti universitari dell’ultimo anno che abbiano conseguito la laurea nel corso dell’anno accademico.
Gli assegni vengono ripartiti ai gruppi sopra indicati nelle stesse proporzioni stabilite per i corsi universitari.
Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono essere portate ad aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.
Possono concorrere gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferire a 100/110 a conclusione di un regolare ciclo di studi universitari. L’assegno è dato soltanto per la prima laurea.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio ed essere corredata da un certificato dell’Università attestante che la laurea è stata conseguita nell’ultimo anno di corso previsto dal ciclo di studi, con l’indicazione della votazione conseguita.
Art. 3
La Cassa può concedere assegni di studio a orfani di Notai che frequentano i corsi delle scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Gli assegni sono riservati agli orfani di Notai di età non superiore ad anni 30 alla data di iscrizione al corso e sono di importo diverso per gli iscritti aventi residenza nella provincia dove esiste una scuola e per quelli residenti altrove, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una graduazione dell’importo dell’assegno in relazione alla distanza della scuola più vicina.
L’assegno può essere concesso per non più di due anni, anche non consecutivi. L’assegno è corrisposto, per ciascun anno di corso, in due rate di uguale importo, che verranno liquidate all’inizio ed al termine del corso. La seconda rata sarà pagata solo se risulta che il richiedente ha frequentato il corso per almeno i due terzi delle lezioni tenute nell’anno.
La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di un mese dall’inizio del corso e deve essere corredata dai seguenti documenti:
certificato del Consiglio Notarile competente attestante che il richiedente ha iniziato o concluso la prescritta pratica notarile;
certificato di iscrizione alla Scuola di Notariato;
certificato della scuola medesima, da prodursi al termine del corso, attestante l’avvenuta frequenza e gli eventuali periodi di assenza.
Regolamento per la corresponsione di sussidi a favore del Notaio cessato o in esercizio o loro congiunti (art. 5, lettera "c" dello Statuto)
Art. 1
La Cassa può provvedere, in casi meritevoli di soccorso o di intervento, alla erogazione di sussidi, determinandone importi e modalità, previo accertamento dell’esistenza di condizioni di disagio economico, da effettuarsi con qualunque mezzo, avuto riguardo all’entità dei redditi complessivi a qualsiasi titolo maturati in precedenti periodi di imposta dal nucleo familiare del richiedente.
Lo stato di disagio economico e la meritevolezza dell’intervento sono accertati dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, con deliberazione motivata, tenuto anche conto, se adottati, di parametri di riferimento prestabiliti.
Beneficiari di tali provvidenze sono i Notai in esercizio o cessati; in loro mancanza, il coniuge e i parenti del Notaio entro il secondo grado aventi diritto a pensione.
Il disagio economico che può dare diritto a sussidio è determinato da:
sospensione o riduzione forzata dell’attività del Notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o equiparata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie che non siano originate da comportamenti o fatti in contrasto con la deontologia professionale e che comportino una consistente e significativa diminuzione degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti nello stesso periodo dell’anno precedente al verificarsi dell’evento; l’erogazione del sussidio è cumulabile con l’assegno di integrazione;
esistenza di coniuge o di parenti del Notaio entro il 2° grado malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure o assistenze particolari, come accompagnamento, assistenza di personale qualificato, compresa l’assistenza paramedica tipo infermieristico non coperta dal servizio sanitario nazionale, o permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro purché siano o siano stati a carico del Notaio o del coniuge superstite;
necessità per il Notaio cessato di ricorrere a cure o forme di assistenza di cui alla lettera b);
caso fortuito, forza maggiore o eventi criminosi ed in genere qualsiasi evento che sia causa determinante di disagio economico di rilevante incidenza sul bilancio familiare del richiedente;
Nella determinazione del diritto al sussidio e della misura dello stesso il Consiglio di amministrazione tiene conto di altre provvidenze erogate, in relazione alle medesime condizioni di disagio economico, dallo Stato e da Enti pubblici o privati.
Il sussidio previsto, nei casi debitamente comprovati, per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) è determinato dal Consiglio, quando non sia stato possibile acquisire la documentazione delle spese effettivamente sostenute, in misura stabilita preliminarmente dal Consiglio stesso di anno in anno con propria deliberazione, in relazione a situazioni tipiche che rendano necessari l’accompagnamento e l’assistenza.
Le esemplificazioni suddette alle quali può riconnettersi il disagio economico, non sono tassative e tengono conto dei limiti legislativi attuali. Non si esclude peraltro l’erogabilità delle provvidenze previste dal presente articolo in casi diversi da quelli sopra contemplati, anche in conseguenza di modificazioni dell’ordinamento giuridico.
Regolamento per la concessione di mutui al Notaio in esercizio per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire a principale abitazione
(art. 5. lettera «d» dello Statuto)
Art. 1
La Cassa può concedere ai Notai in esercizio mutui alle condizioni e con le modalità precisate negli articoli che seguono e nei limiti delle somme annualmente destinate dal Consiglio di amministrazione, che fisserà le forme dell’intervento, prevedendo il tasso a carico del Notaio.
Tali scopi possono essere perseguiti:
mediante erogazione diretta di mutui;
mediante convenzioni con istituti di credito;
mediante concessione di contributi a fondo perduto sugli interessi.
Art. 2
I mutui sono concessi al Notaio in esercizio:
per l’acquisto nella sede assegnatagli di un fabbricato (o di una sua porzione) destinato al proprio studio;
per la ristrutturazione o per l’ampliamento dei locali già di proprietà del Notaio adibiti a studio nella sede assegnatagli;
per l’acquisto e/o la ristrutturazione della casa da adibire a propria abitazione, che dovrà essere ubicata nell’ambito del proprio distretto;
per la costruzione di un fabbricato, con le caratteristiche e la destinazione già menzionate ai punti che precedono.
La ristrutturazione consiste nella esecuzione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 lettere c) e d).
I mutui previsti dal comma precedente possono essere concessi anche a Notai in esercizio soci di Cooperative edilizie per l’assegnazione di fabbricati o porzioni di fabbricato con le modalità di cui al successivo comma 3.
Il mutuo è erogabile a condizione che:
titolare della proprietà dello studio sia il Notaio richiedente. E’ ammessa la comproprietà con il coniuge non separato legalmente o con altro Notaio associato ai sensi dell’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
titolare della proprietà della casa di abitazione sia il Notaio richiedente. E’ ammessa la comproprietà con il coniuge non legalmente separato, ovvero la titolarità di diritti reali diversi purché il Notaio ed il coniuge nel complesso siano titolari dell’intera piena proprietà.
La domanda di mutuo deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dall’acquisto della proprietà dello studio o della casa di abitazione o dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. In caso di mancato accoglimento della domanda il Notaio ha la facoltà di ripresentarla fino a che non gli venga concesso il mutuo, sempre che non vi sia soluzione di continuità nella richiesta.
Non è ammesso ai benefici previsti dal presente regolamento il Notaio che, nei cinque anni precedenti la domanda, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato alla pensa disciplinare della censura o della sospensione.
Art. 3
Le somme annualmente destinate alla concessione di mutui sono suddivise, in proporzioni da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in due stanziamenti destinati rispettivamente per:
l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della principale abitazione;
l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dello studio.
Sulla base delle domande pervenute alla data di scadenza fissata dal Consiglio di amministrazione, le somme non utilizzate nell’ambito di uno dei due stanziamenti possono alimentare l’altro stanziamento.
Art. 4
L’ammontare di ciascun mutuo non può, in ogni caso, essere superiore alla percentuale periodicamente determinata dal Consiglio di amministrazione in relazione al valore del fabbricato da acquistare o da costruire. Tal percentuale non può superare il 75% del valore dell’immobile.
Nel caso di comproprietà, o di titolarità di diritti reali diversi, il valore dell’immobile, se destinato ad abitazione, è determinato con riferimento all’intero e non alla quota o al valore del diritto spettante al Notaio; se destinato a studio è determinato con riferimento alla quota del Notaio richiedente.
Nel caso di ristrutturazione di immobile l’importo del mutuo è determinato in relazione all’ammontare dei lavori da eseguire e non può superare il 75% della spesa.
I mutui per ciascun Notaio non possono comunque superare l’importo massimo determinato periodicamente dal Consiglio di amministrazione in relazione alle loro diverse destinazioni.
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione determina periodicamente la durata massima dell’ammortamento del mutuo.
Per i mutui concessi ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2.1:
il termine di durata del mutuo non può eccedere quello di durata massima in esercizio del Notaio richiedente;
il mutuo deve essere estinto in caso di cessazione anticipata dall’esercizio della professione non determinata da morte del Notaio;
resta però al Notaio la facoltà di conservare il mutuo a condizioni ordinarie ove le agevolazioni concesse possano essere eliminate.
Il mutuo concesso deve essere utilizzato dal richiedente entro due anni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda, a pena di decadenza.
Art. 6
I mutui sono concessi a seguito di procedure selettive tra tutti i Notai in esercizio che ne abbiano fatta richiesta secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti e dell’attribuzione dei punteggi, di cui al comma che segue, si fa riferimento alla data di richiesta.
Il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disponibilità degli appositi due stanziamenti, entro il mese di giugno di ogni anno esamina le domande di mutuo formalmente valide pervenute alla Cassa entro il termine perentorio del precedente mese di marzo. Le domande per la concessione del mutuo devono essere redatte secondo le indicazioni fornite dalla Cassa e documentate secondo le prescrizioni indicate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 7
Per ciascuno degli stanziamenti previsti dal comma 3, il Consiglio di amministrazione forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri preferenziali e relativi punteggi:
punti 2 per ogni anno di esercizio, fino ad un massimo di 30 punti;
punti 10 per il mancato accoglimento di una o più domande precedenti dovuto ad esaurimento dello stanziamento;
limitatamente ai mutui previsti per l’abitazione principale: punti 2 per ogni unità del risultato, se positivo (arrotondato alla unità superiore) del seguente computo: in primo luogo si effettua la differenza tra la metà della media repertoriale nazionale relativa all’anno precedente la richiesta, ed il quoziente tra gli onorari repertoriali percepiti dal Notaio richiedente nello stesso anno ed il numero dei componenti il suo nucleo familiare; indi si effettua il rapporto tra il risultato del precedente calcolo ed un divisore pari al trentesimo della citata media repertoriale nazionale.
I punteggi di cui al comma precedente saranno aumentati:
del 25% in caso di sfratto divenuto esecutivo o di verbale di conciliazione giudiziaria avente valore esecutivo;
fino ad un massimo del 50% in caso di perdita o grave deterioramento dell’immobile adibito ad abitazione o studio, a seguito di calamità naturale o di caso fortuito.
L’aver ottenuto in precedenza un mutuo comporta:
Per la concessione del mutuo si tiene conto dell’ordine della graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita.
Art. 8
Il Notaio che abbia usufruito di un mutuo ai sensi del precedente comma 2, può ottenerne successivamente altri, purché il loro complessivo ammontare non superi l’importo massimo erogabile all’epoca dell’ulteriore richiesta ai sensi del comma 4.4.
E’ ammessa l’integrazione al mutuo già autorizzato e non ancora erogato, fino all’importo massimo consentito, nei limiti della disponibilità.
Nell’arco dell’anno il mutuo può essere richiesto nell’ambito di uno soltanto dei due stanziamenti previsti al comma 3. Nella sola ipotesi di richiesta di mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile adibito ad uso promiscuo della propria abitazione e studio, il mutuo può essere richiesto nell’ambito di entrambi gli stanziamenti, tra i quali è ripartito nelle proporzioni indicate dal Notaio; in tale ipotesi, qualora nell’ambito di uno dei due stanziamenti non vi sia disponibilità, il richiedente ha diritto a ottenere la sola parte del mutuo richiesto riferita all’altro stanziamento.
Art. 9
L’abitazione e lo studio, oggetto delle provvidenze di cui al presente regolamento, non possono essere alienati a qualsiasi titolo, o locati, prima dell’estinzione del mutuo relativo, pena la decadenza, decorrente dal momento del verificarsi di tali eventi, dai benefici ottenuti. Solo in caso di alienazione dell’abitazione ad altro Notaio questi, se in possesso dei necessari requisiti, può accollarsi il residuo mutuo previa verifica dei requisiti stessi da parte del Consiglio di amministrazione.
Nell’ipotesi di decadenza dal mutuo a causa della cessazione delle funzioni notarili determinata da ragioni di salute o a causa di trasferimento di sede ovvero in caso di cambiamento dell’abitazione o dello studio, il Consiglio di amministrazione può consentire che il mutuo continui ad essere ammortizzato con le agevolazioni concesse tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la decadenza.
In tutti i casi nei quali il mutuatario è tenuto ad estinguere anticipatamente il mutuo egli può conservarlo, a tasso ordinario, soltanto nell’ipotesi che le agevolazioni concesse possano essere revocate con decorrenza dal momento del verificarsi della causa che ha determinato l’obbligo di estinzione anticipata.
Art. 10
I mutui di cui all’articolo 2 debbono essere assistiti da idonea garanzia ipotecaria, ovvero da altra garanzia ritenuta idonea dal Consiglio di amministrazione,
Art. 11
Le norme del presente regolamento sono integrate dalle disposizioni di attuazione disposte dal Consiglio di amministrazione, nonché dalle disposizioni risultanti da apposite convenzioni da stipularsi con l’Istituto o gli Istituti finanziatori.
Regolamento per la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili ovvero degli altri organismi istituzionali o rappresentativi del notariato
(art. 5, lettera «e» dello Statuto)
Art. 1
La Cassa può concedere contributi, sia per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di terzi, destinati a sede dei Consigli notarili o degli altri organi istituzionali o rappresentativi del notariato, sia sotto forma di riduzione del canone per gli immobili di sua proprietà locati a sede degli organi di cui sopra.
L’ammontare della contribuzione o della riduzione viene annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione, in misura percentuale, fino ad un massimo del 25% sull’entità del canone.
Art. 2