La misura economica che sostiene le neo mamme indipendentemente dall'astensione dell'esercizio professionale
Normativa di riferimento e parametri di calcolo
A norma dell’articolo 29 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà - articolo 4 dello Statuto, che rinvia al capo XII del Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 successivamente modificato dal Decreto Legislativo n.115/2003, dalla Legge n.289/2003 e dal D.lgs 80/2015[1], ai liberi professionisti, iscritti ad una Cassa di Previdenza, spetta una indennità, per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto, pari ai cinque dodicesimi dell’80% del “solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo” nel secondo anno antecedente alla data dell’evento (parto, ovvero, aborto successivo al sesto mese, oppure data di ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione), purché nel periodo considerato l’istante risulti iscritto alla Cassa Nazionale del Notariato.
In caso di nuovi iscritti, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese di gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di un dodicesimo del reddito professionale come sopra individuato.
L’indennità spetta anche nel caso di ingresso nella famiglia di bambino adottato o affidato in preadozione alle condizioni di cui all’art. 72 D. Lgs.151/2001.In questo caso la domanda deve essere presentata entro 210 giorni dall’ingresso in famiglia.
A norma dell’art. 70, comma 3 bis, (introdotto con L.289/2003) l’indennità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3 del citato art. 70 D. Lgs. n.151/2001[2](anche in caso di gravidanza gemellare o plurima).
L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri enti e/o istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all’iscrizione alla Cassa e all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità.
Il Consiglio Notarile, a sua volta, deve provvedere entro 15 giorni all’inoltro della domanda alla Cassa che, ricorrendone i presupposti provvederà, di norma, entro tre mesi dal ricevimento della predetta, alla liquidazione dell’indennità.
Alla copertura degli oneri per la corresponsione dell’indennità di maternità si provvede, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 151/2001, con un contributo annuo a carico di ogni iscritto, da versare, per tramite degli Archivi Notarili, unitamente alle quote di onorario relative al mese di ottobre.
Indennità al padre libero professionista
Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti. La tutela è prevista per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista,o per la parte residua, nei soli casi di: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre. L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Documentazione da allegare sempre alla domanda
Da allegare solo in caso di domanda presentata dopo il parto
Attestazione o certificato di nascita in caso di domanda presentata dopo il parto
Da allegare solo in caso di interruzione della gravidanza ai sensi della legge 194/1978
Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e la data della sua interruzione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
Da allegare solo in caso di adozione o affidamento preadottivo
Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
IMPORTO EROGABILE PER INDENNITA' DI MATERNITA EX ART. 70 D. LGS N. 151/2001 | ||
ANNO | IMPORTO MINIMO | IMPORTO MASSIMO |
2006 | € 4.224,48 | € 21.122,40 |
2007 | € 4.308,72 | € 21.543,60 |
2008 | € 4.382,76 | € 21.913,80 |
2009 | € 4.522,96 | € 22.614,80 |
2010 | € 4.554,16 | € 22.770,80 |
2011 | € 4.626,96 | € 23.134,80 |
2012 | € 4.753,50 | € 23.767,50 |
2013 | € 4.895,28 | € 24.476,40 |
2014 | € 4.952,32 | € 24.741,60 |
2015 | € 4.958,72 | € 24.793,60 |
2016 | € 4.958,72 | € 24.793,60 |
2017 | € 4.958,72 | € 24.793,60 |
2018 | € 5.012,80 | € 25.064,00 |
2019 | € 5.068,96 | € 25.344,80 |
2020 | € 5.093,92 | € 25.469,60 |
2021 | € 5.093,92 | € 25.469,60 |
2022 | € 5.190,64 | € 25.953,20 |
2023 | € 5.610,80 | € 28.054,00 |
2024 | € 5.914.48 | € 29.572,40 |