Il primo atto di solidarietą in ordine di tempo della classe notarile
Normativa di riferimento
Erogato a norma degli articoli 4-5-6-7-8-9 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà – art. 4 dello Statuto, l’assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto determinò l'istituzione della Cassa Nazionale del Notariato; esso ha costituito, quindi, il primo atto di solidarietà, in ordine di tempo, della classe notarile.
L'assegno di integrazione nel corso degli anni
Nel corso degli anni l'assegno ha subito notevoli e significative modifiche, fermo restando, sostanzialmente, il suo scopo primario, che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 4 n. 2 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà (minimo 20% - massimo 60% dell'onorario medio nazionale).
In presenza di eventi gravi e straordinari che abbiano inciso in modo significativo sugli onorari di repertorio, il CdA può, con deliberazione motivata, elevare al 90% la predetta quota.
Fino al 2001 la quota, inizialmente fissata nella percentuale del 35% dal Regolamento, non subì variazioni; successivamente, a far data dal 2003, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto ragionevole intervenire sull'aliquota, per far sì che l'importo della predetta indennità si mantenga a livelli tali da consentire un recupero, in termini di valore, adeguato rispetto a quello dell'anno precedente. In particolare, con delibera n. 4 del 17 gennaio 2003, visti gli effetti dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2002, della “nuova tariffa notarile”, il Consiglio deliberò di ridurre la predetta percentuale portandola al 25%. Un secondo intervento, di segno opposto al primo, si è verificato negli ultimi anni a seguito della constatazione di una contrazione dell'onorario medio registratosi dal 2007 al 2012 a causa della sottrazione di alcune competenze professionali e dalla grave crisi economica generale; il C.d.A. della Cassa, considerata la situazione nel suo complesso, ha pertanto deliberato di elevare l'aliquota del massimale dell'integrazione portandola al 33% per gli onorari conseguiti nell'anno 2008, ed al 40% per gli onorari conseguiti dal 2009 in poi.
L'assegno di integrazione, requisiti A norma dell'art 4 del Regolamento, così come modificato con delibere n. 55 del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2009, approvata dai Ministeri vigilanti con nota pervenuta a questa Cassa il 28 dicembre 2009, con delibera n. 85 C.d.A. dell'8 giugno 2012, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 9 novembre 2012 e con delibera n. 112 C.d.A. del 16 dicembre 2016, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 16 maggio 2017, il notaio che avendo conseguito, nell'anno di riferimento, onorari di repertorio inferiori alla quota dell'onorario medio nazionale, intenda chiedere l'assegno di integrazione deve dimostrare:
La domanda di integrazione, a pena di irricevibilità, deve essere corredata dal questionario, compilato in ogni sua parte (rendendo dichiarazione espressa in ogni campo) dalla dichiarazione di consenso informato e dalle seguenti dichiarazioni espresse:
ai sensi dell’art.46 D.P.R .n. 445 del 28/12/2000 in ordine a:
ai sensi dell’art.47 D.P.R .n. 445 del 28/12/2000 in ordine a:
L'assegno di integrazione spetta a quel Notaio che abbia prestato assidua assistenza alla sede in un ufficio idoneo all'esercizio delle sue funzioni e limitatamente al periodo di attività svolto.
L'assegno di integrazione spetta al Notaio per l'intero anno anche se ha interrotto il servizio per permesso di assenza fino ad un mese, per servizio militare, per malattia o ad altro impedimento non dipendente dalla volontà del Notaio (art. 5 comma 1 del Regolamento).
L'assegno di integrazione spettante ai Notai aderenti ad associazioni, è determinato sulla somma degli onorari di repertorio di tutti i Notai aderenti all'associazione, in base alla presunzione assoluta che le quote siano uguali.
Nel caso di nomina del coadiutore, agli effetti della determinazione dell'assegno, dall'onorario di repertorio del Notaio coadiuvato viene detratta (e a quello del coadiutore viene aggiunta) la metà degli onorari repertoriali relativi agli atti ricevuti dal coadiutore a nome del coadiuvato.
Limitazioni al diritto all'integrazione
Nel primo e nell'ultimo anno di esercizio, l'integrazione spetta limitatamente al periodo di attività prestato con riferimento e in proporzione alla media repertoriale dell'intero anno solare. Nel caso in cui il Notaio abbia conseguito il diritto all'indennità di maternità di cui al D.Lgs. 151/2001, l'integrazione spetta limitatamente al periodo dell'anno non coincidente con quello di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del predetto decreto legislativo.
Con delibera n. 85 dell'8 giugno 2012, approvata dai ministeri vigilanti con nota del 9 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di questa Cassa ha sostanzialmente modificato la disciplina dell'integrazione nel caso in cui l’interruzione dell'esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare. A norma dell'art.4 comma 5 bis del Regolamento (introdotto con provvedimento di approvazione ministeriale del 9/11/2012) l'integrazione non compete per l'intero anno, ma spetta limitatamente al periodo di attività svolta, quando l'interruzione dell'esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare conclusosi con l'applicazione di sanzione disciplinare o sentenza di condanna passata in giudicato.
A norma dell'art. 5, comma 2 del Regolamento (novellato con modifica approvata con medesimo provvedimento ministeriale del 9/11/2012), nel solo caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento definitivo di assoluzione, il Notaio ha diritto a richiedere l'assegno di integrazione maggiorato degli interessi legali, con riferimento al periodo in cui si è verificata l'interruzione nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del Regolamento.
Il Notaio che abbia percepito l'assegno di integrazione per cinque anni (anche non consecutivi) e non consegue onorari repertoriali pari almeno al 15% dell'onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all'assegno, salvo che non provi che il fatto derivi da cause obiettive o eccezionali.
Dopo dieci anni, anche non consecutivi di percezione dell'assegno, il notaio perde il diritto all'integrazione, salvo che non provi che il mancato conseguimento di onorari pari alla quota dell'onorario medio nazionale, è causata da circostanze obiettive od eccezionali.
I controlli dei Consigli Notarili e della Cassa
A norma dell'art.7 comma 1 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà, Il Consiglio notarile competente è tenuto ad esaminare la domanda, disporre gli opportuni accertamenti, esprimere un parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento o il rigetto della stessa, allegando una relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell'esercizio svolto dal richiedente nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dei periodi di interruzione o sospensione e della causa di questi ultimi.
Entro il termine del 15 luglio di ciascun anno il Consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa la pratica dell'integrazione completa in ogni sua parte e corredata dal parere espresso dal Consiglio, dalla relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell'esercizio svolto dal richiedente nonché dal verbale d'accesso allo studio, eseguito personalmente dal Presidente del Consiglio o da un proprio delegato, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell'organo deliberante della Cassa.
Ricevuti gli atti, la Cassa potrà: