TOTALIZZAZIONE

Un'unica pensione grazie all'unione gratuita di periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse

Normativa di riferimento e requisiti

L'istituto della totalizzazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e successive modifiche, consente al lavoratore iscritto a due o più gestioni previdenziali – che non sia già titolare di trattamento pensionistico - di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità (con 41 anni di contributi), di inabilità o indiretta, cumulando, senza alcun onere per l'iscritto, periodi assicurativi, non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso tali gestioni previdenziali.

I soggetti interessati sono tutti coloro che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, sono stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, per periodi, non coincidenti, a condizione che non risultino titolari di alcun trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

La totalizzazione può essere conseguita, esclusivamente al momento del pensionamento, previa domanda dell'interessato, da trasmettere alla gestione previdenziale di ultima iscrizione dell’assicurato. I contributi, a suo tempo versati, restano accreditati presso i rispettivi Enti, che ne certificano il pagamento ed il corrispettivo periodo temporale.

Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e inabilità) liquidate con la totalizzazione, sono reversibili in favore dei superstiti con le modalità ed i limiti stabiliti da ciascuna gestione.

Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.


Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi si applicano le medesime decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi e, pertanto, le prestazioni di vecchiaia e anzianità possono essere riconosciute con un "differimento" rispettivamente di 18 mesi e di 21 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazione della pensione di inabilità, nonché per la pensione ai superstiti, ancorché l'assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto a pensione.

La pensione di inabilità può essere concessa in favore dell'avente diritto a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante.

La pensione può essere richiesta dai superstiti a condizione che:

  1. sussistano tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso;
  2. il decesso sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006.

Il trattamento pensionistico unico complessivamente considerato, conseguito mediante totalizzazione, viene liquidato dall'Inps, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati.

Le modalità, relative a tale liquidazione, sono state concordate con apposita convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.42 del 2 febbraio 2006.