Breve excursus sulle norme principali delle leggi istitutive e sulle leggi di autonomia e privatizzazione (1)
La Cassa Nazionale del Notariato è stata istituita con R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239; essa aveva il compito primario di corrispondere un assegno supplementare ai notai i cui onorari non avessero raggiunto complessivamente nell’anno un minimo predeterminato di repertorio (art. 4). Con il R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, veniva avviata la costituzione di una Cassa Pensioni a favore dei notai cessati dall’esercizio e delle loro famiglie (art. 3) istituita, successivamente, con il D.M. 13 agosto 1924 che prevedeva, altresì, la possibilità di erogare sussidi a favore dei notai e delle loro famiglie, in condizioni di indigenza (art. 1).
La legge 3 agosto 1949, n. 577, con la quale venne istituito il Consiglio Nazionale del Notariato, fissava uno stretto legame tra Consiglio e Cassa, stabilendo che i membri della Commissione amministratrice, presieduta dal Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia, fossero designati dal Consiglio Nazionale tra i propri consiglieri.
Con la legge 20 marzo 1975, n. 70, la Cassa entrava a far parte della sfera pubblica quale ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Il D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, ha operato una prima regolamentazione organica delle attività di assistenza e di previdenza della Cassa, rispetto alla delibera adottata dalla Commissione Amministratrice il 21 ottobre 1955, più volte modificata ed integrata nell’arco di oltre trenta anni.
Con la legge 27 giugno 1991, n. 220, ha avuto luogo la completa separazione amministrativa del Consiglio Nazionale dalla Cassa; quest’ultima ha ottenuto un proprio autonomo Consiglio di Amministrazione, autorizzato a procedere alla nomina del Presidente nell’ambito dei suoi consiglieri. Tale legge ha portato anche ad una migliore identificazione dei compiti di previdenza e assistenza, per i quali è stata prevista l’emanazione di appositi regolamenti.
Il D. L.gs 30 giugno 1994, n. 509, ha riportato la Cassa nell’ambito privatistico, consentendo la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato sia pure conservando i controlli ministeriali dipendenti dalla natura di funzione pubblica dell’attività previdenziale.
Con delibera del 9 novembre 1994, il Consiglio di Amministrazione ha scelto la forma di Ente Associativo di diritto privato con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Il nuovo Statuto ed i relativi regolamenti, contestualmente adottati, sono stati approvati con Decreto interministeriale del 22 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995. Le successive modificazioni sono state approvate con Decreto interministeriale a norme di Statuto.
(1) Il testo delle norme citate e delle principali delibere adottate dalla Cassa Nazionale del Notariato è riportata nel volume Raccolta delle leggi e dei regolamenti della Cassa Nazionale del Notariato dal 1919 al 1994 edito dalla Cassa nel 1994.
D.Lgs. 26 MARZO 2001, N. 151 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEggE 8 MARZO 2000 N. 53
CAPO XII - LIBERE PROFESSIONISTE (testo in vigore dal 29/10/2003)
Art. 70 - Indennità di maternità per le libere professioniste
Art. 71 - Termini e modalità della domanda
Art. 72 - Adozioni e affidamenti
Art. 73 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza
In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 e’ corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
D.P.R. 29-12-1973, N. 1092 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'
Art. 82 - Orfani
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato o nullatenenti. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di reversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l’adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l’internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l’anzianità prevista dall’art. 42, comma secondo, o dell’art. 52, comma primo, spetta un’indennità per una volta tanto.
Art. 83 - Genitori
Se al dipendente di cui al primo comma dell’art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questo spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell’ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti. Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Art. 84 - Fratelli e sorelle
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell’art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti. Si applica l’art. 82, comma terzo.
Art. 85 - Condizioni economiche
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. L’accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall’amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall’interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all’estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all’imposta complementare.
Art. 86 - Sussistenza e cessazione delle condizioni previste
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell’assegno alimentare. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
Art. 87 - Consolidamento
La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva della pensione, questa, in caso di morte dell’uno, si consolida nell’altro. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l’acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.