RISCATTO E RICONGIUNZIONE

Istituti onerosi per accrescere l'anzianitą di esercizio effettiva ai soli fini della determinazione della pensione

Normativa di riferimento

Gli istituti del riscatto e della ricongiunzione sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà e dalla legge n. 45 del 5 marzo 1990. In forza dei predetti istituti, ai soli fini della determinazione della pensione, l’anzianità di esercizio effettiva è accresciuta con i periodi riscattati e/o ricongiunti. 

 I periodi riscattati e/o ricongiunti non incidono sull’anzianità ai fini dell’erogazione dell’indennità di cessazione, la cui entità è calcolata unicamente in base all’esercizio effettivo.

Riscatto

L’istituto del riscatto, prima delle recenti modifiche (statuite con delibera del C.d. A. n. 87 dell’8 giugno 2012, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 9/11/2012, e pubblicate sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012) era disciplinato esclusivamente dall’art. 10 bis del Regolamento per l’attività di Previdenza e Solidarietà. Allo stato trova una compiuta regolamentazione negli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies, mentre per la ricongiunzione continua ad essere applicata la normativa generale, contenuta nella Legge n. 45/1990 e successive modificazioni.
Il riscatto consente all’iscritto di accrescere la propria anzianità contributiva “riscattando” un periodo massimo pari alla durata del corso legale della laurea necessaria per accedere al notariato, al periodo obbligatorio di pratica notarile, nonché al periodo del servizio militare di leva obbligatorio o del servizio civile equiparato.
In base alla vigente normativa, il riscatto può essere richiesto dopo almeno 10 anni di esercizio effettivo.
Per ottenere il riscatto deve essere presentata domanda mediante l’apposito modello (v. modulistica).
Per consentire una maggiore fruibilità dell’istituto del riscatto, a differenza di quanto previsto in precedenza, si è ritenuto di consentire un riscatto parziale dei suddetti periodi (uno o più anni).
Il periodo minimo per il quale può essere richiesto il riscatto non può essere inferiore ai 6 mesi, mentre il calcolo dell’onere viene comunque rapportato all’anno; pertanto il periodo di 6 o più mesi riscattato verrà considerato pari ad un anno.
Non è consentito il riscatto della laurea e del servizio militare obbligatorio o civile equiparato se il richiedente ha fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Nel caso in cui i periodi da considerare ai fini del riscatto coincidano fra loro o con periodi di attività lavorativa svolta, per i quali è dato richiedere la ricongiunzione, il riscatto o la ricongiunzione sono consentiti una sola volta per tali periodi.
L’onere del riscatto, calcolato sulla base di apposite tabelle attuariali, può essere corrisposto in unica soluzione o con pagamento del 50% e dilazione del residuo mediante versamento di rate mensili, maggiorate dell’interesse legale vigente al momento della domanda, in numero pari alla metà dei mesi da riscattare (l’ultima rata deve scadere prima della data di cessazione dall’esercizio professionale).
Il riscatto si perfeziona irrevocabilmente con il pagamento dell’intero onere ovvero con il versamento iniziale del 50%, nell’ipotesi di dilazione, da effettuarsi entro il termine essenziale di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa del relativo importo.
Una volta che il riscatto si è perfezionato non è ammesso il recesso e le somme corrisposte quale onere del riscatto non possono essere in nessun caso restituite.
In caso di pagamento dilazionato, qualora il Notaio cessi dall’esercizio professionale, le rate residue da corrispondere sono compensate con l’indennità di cessazione spettante; in mancanza di quest’ultima, sono detratte, nei limiti di legge, dal rateo di pensione.
Inoltre, sempre in caso di dilazione, qualora il pagamento delle rate non venga completato, è in facoltà della Cassa, in alternativa alle azioni esecutive, rideterminare il periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione corrispondente a quanto versato, nel rispetto dei criteri che regolano l’istituto.
In quest’ultima ipotesi, sono considerati utili solo i versamenti che coprano anni interi e l'eccedenza sarà irripetibile.

Ricongiunzione 
L’istituto della ricongiunzione (Legge n. 45/1990) consiste nella possibilità di riunire a titolo oneroso ed ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, due o più periodi assicurativi presso l’ultimo fondo pensionistico.
I periodi di contribuzione vanno ricongiunti per intero (non possono invocarsi ricongiunzioni “parziali”: ad es. 2 anni di lavoro su 3 ).
Non possono essere ricongiunti periodi di contribuzione coincidenti con lo svolgimento della professione notarile.
Per accedere alla ricongiunzione l’interessato deve presentare un’apposita istanza in carta libera, indicando i periodi di lavoro antecedente alla nomina a Notaio, le mansioni svolte e l’ente di previdenza presso il quale sono stati accreditati i relativi contributi.
Alla domanda di ricongiunzione potrà essere allegato un eventuale estratto conto contributivo.
L’invio dell’estratto conto permette di accertare l’esistenza della posizione assicurativa e consente il calcolo dell’importo da versare per ottenere la ricongiunzione sulla base di apposite tabelle attuariali predisposte dalla Cassa.

 
Calcolato l’importo dovuto, successivamente al ricevimento della posizione assicurativa da parte degli Enti di previdenza in cui sono state accreditate le pregresse contribuzioni, la Cassa comunica al richiedente la somma da versare a quella data, al fine di acquisire, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, l’accettazione espressa dell’interessato e quindi dare seguito alla sua istanza. Decorso inutilmente detto termine, il silenzio sarà interpretato quale rinuncia alla ricongiunzione.


L'onere a carico del richiedente varia con riferimento all’anno della domanda, all'età del richiedente, all'anzianità di esercizio, agli anni da ricongiungere, al periodo mancante per l’acquisizione del diritto a pensione, all’andamento delle pensioni e della contribuzione media.
 
Il versamento delle somme a carico del Notaio può essere effettuato in unica soluzione, ovvero, a richiesta dell'interessato, rateizzato in un numero massimo di rate pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (ad esempio, per la ricongiunzione di 24 mesi la dilazione può effettuarsi in dodici mesi). In tal caso, le somme dovute saranno maggiorate dell'interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda di ricongiunzione.
Il mancato pagamento dell’intero onere o della prima rata, in caso di dilazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Cassa, comporteranno l'automatica decadenza dell’istanza di ricongiunzione.
La ricongiunzione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta o delle prime tre rate.

Calcolo dell'onere a carico del richiedente
Per entrambi gli istituti della ricongiunzione e del riscatto l’onere a carico del richiedente viene calcolato sulla base di apposite tabelle  attuariali.
Va infine aggiunto che l'art. 10 del vigente Testo Unico dell’Imposta sui Redditi dispone che:
" 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
…omissis…
e) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi…omissis… " (1). 

NOTE

(1) Ai sensi del medesimo art. 10 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, comma 1, lett. e-bis), si può usufruire di tale agevolazione anche per i contributi versati dal notaio alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.