STATUTO

Cassa Nazionale del Notariato

Art. 1

  1. La "Cassa Nazionale del Notariato" è una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, così trasformata in base all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione dell’articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della legge 27 dicembre 1993 n. 537.
  2. La Cassa Nazionale del Notariato svolge le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai, per la quale fu originariamente istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Art. 2

La Cassa Nazionale del Notariato ha sede in Roma, in Via Flaminia, n. 160/162.

Art. 3

La Cassa Nazionale del Notariato, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di mutua assistenza.

Art. 4

  1. I compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti sono:
    1. la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
      • ordinario: per raggiungimento del limite di età e venti anni di esercizio; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio effettivo e trentacinque anni di anzianità contributiva; dopo trenta anni di esercizio effettivo, al raggiungimento dei sessantasette anni di età;
      • speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all’esercizio della professione notarile o di attività istituzionali ad essa inerenti;
    2. la corresponsione del trattamento di quiescenza riversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    3. la liquidazione dell’indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall’esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
    4. la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.
  2. La Cassa inoltre provvede al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Art. 5

Le attività di mutua assistenza possono essere:

  1. la concessione di contributi per l’impianto dello studio al Notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;
  2. la concessione di assegni di studio a favore dei figli del Notaio in esercizio o cessato;
  3. la corresponsione di sussidi a favore del Notaio cessato o in esercizio, ovvero, in mancanza, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
  4. la concessione di mutui al Notaio in esercizio per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
  5. la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento di canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili ovvero degli altri organismi istituzionali o rappresentativi del notariato;
  6. la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.

Art. 6

Nell’ambito degli scopi di previdenza, assistenza e solidarietà tra gli iscritti, la Cassa può anche promuovere e gestire attività integrative, con l’osservanza delle norme di settore, utilizzando fondi speciali costituiti da contribuzioni integrative, obbligatorie soltanto per gli aderenti.

Art. 7

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione – anche per quanto concerne eventuali ulteriori attività previdenziali, sempre rivolte al perseguimento delle finalità di previdenza e di sicurezza sociale degli iscritti, nonché altre forme di assistenza – sono soggette alla procedura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8

  1. Il patrimonio della Cassaè costituito:
    • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente alla data della trasformazione. I beni facenti parte del patrimonio, con la loro valutazione attuale, sono descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell’elenco che si allega al presente statuto sotto il numero «1»;
    • dalle contribuzioni obbligatorie versate dai Notai in esercizio ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto e dalle somme di competenza della Cassa direttamente riscosse dagli Uffici del registro e dagli Archivi Notarili;
    • da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.
  2. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera «c» del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere.

Art. 9

  1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato, il Notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari.
  2. La misura della quota contributiva può essere variata dal Consiglio di amministrazione sulla base di bilancio tecnico. La relativa deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera «h» del presente Statuto.
  3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal Notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell’indicazione prevista dall’articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all’Archivio Notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
  4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento, nonché per la riscossione ed il versamento, da parte della Cassa, dei contributi dovuti dai Notai al Consiglio Nazionale del Notariato, si applicano rispettivamente l’articolo 20 del citato regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, e le norme in esso richiamate, e l’articolo 14 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Art. 10

  1. Associati alla Cassa sono tutti i Notai in esercizio, a far tempo e per effetto dalla prima iscrizione a ruolo e per tutta la durata dell’esercizio dell’attività notarile. Gli associati, in quanto Notai in esercizio, hanno l’obbligo di versare i contributi e fruiscono delle provvidenze specificamente previste. In seguito allo scioglimento del rapporto associativo, non è ammessa in alcun caso la ripetizione dei contributi versati, né può essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio dell’Ente, indipendentemente dalla sussistenza del diritto a ricevere prestazioni connesse al trattamento di quiescenza.
  2. Iscritti alla Cassa, oltre gli associati, sono, in considerazione del precorso rapporto associativo e contributivo, i Notai in pensione.

Art. 11

Organi della Cassa Nazionale del Notariato sono:

  • l’Assemblea plenaria;
  • l’Assemblea dei rappresentanti;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei sindaci.

Art. 12

L'Assemblea plenaria è costituita da tutti gli associati. L’Assemblea plenaria, agendo separatamente per singole zone elettorali territorialmente distinte, elegge i componenti dell’Assemblea dei rappresentanti e i membri del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Tutte le altre funzioni attribuite all’assemblea dal presente statuto o dal codice civile sono esercitate dall’Assemblea dei rappresentanti.

Art. 13

  1. L’Assemblea dei rappresentanti è costituita nel numero di componenti risultante dall’applicazione del criterio di cui al successivo comma 2. I componenti dell’Assemblea dei rappresentanti sono eletti, contemporaneamente ai membri del Consiglio di amministrazione, tra gli associati di ogni singola zona elettorale dai Notai in esercizio della zona stessa.
  2. Per ciascuna delle zone elettorali, che sono elencate nella tabella Allegato «2»al presente statuto, il numero dei componenti risulta dall’applicazione del seguente prospetto, riferito al numero dei posti notarili assegnati, per la zona interessata, dalla tabella notarile vigente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui le elezioni vengono indette:
    • numero due componenti per i primi cento posti di tabella o frazione;
    • un componente in più per ogni cento posti di tabella o frazione superiore a cinquanta, oltre i primi cento.
      Il numero di Notai in tabella per le singole zone alla data di adozione del presente statuto ed il rispettivo numero dei componenti l’Assemblea dei rappresentanti, determinato mediante applicazione del prospetto riportato, sono indicati, a mero titolo esplicativo, nell’Allegato «3» al presente statuto.
  3. I componenti dell’Assemblea dei rappresentanti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  4. Partecipano all’Assemblea, con funzioni consultive, e senza diritto di voto sei Notai in pensione cooptati dall’assemblea medesima ai sensi dell’articolo 15 comma 5. Dei pensionati cooptati non si tiene conto ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea.

Art. 14

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici – uno per ciascuna delle zone elettorali indicate nella tabella Allegato «2» - eletti tra i Notai in esercizio con almeno dieci anni di anzianità e tre cooptati tra i Notai in pensione.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e non possono essere eletti o cooptati per più di due mandati consecutivi.

Art. 15

  1. Sia i componenti dell’Assemblea dei rappresentanti che i Notai in esercizio membri del Consiglio di amministrazione sono eletti, dai notai in esercizio delle rispettive zone, in unica data per tutte le zone elettorali.
  2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Cassa.
  3. Le elezioni hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio, entro il mese di febbraio. Salvo casi eccezionali, le elezioni dei componenti dell’Assemblea dei rappresentanti e dei membri del Consiglio di amministrazione si svolgono contemporaneamente a quelle dei componenti del Consiglio Nazionale del Notariato. Il giorno delle elezioni è fissato, d’intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, dal Presidente della Cassa, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai Presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Ciascun Notaio ha diritto di voto per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e per quella dei componenti dell’Assemblea dei rappresentanti. La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle elezioni dei membri dei Consigli notarili. Nei casi di parità si considera eletto il Notaio con maggiore anzianità di esercizio. Completate le operazioni elettorali, i Presidenti dei Consigli notarili danno immediata comunicazione dei risultati al Presidente della Cassa mediante posta elettronica certificata, e provvedono, entro i successivi dieci giorni, a trasmettere alla Cassa copia del relativo verbale.
  4. Il Presidente della Cassa, verificata l’osservanza delle norme ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi trenta giorni, la prima adunanza del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei rappresentanti.
  5. Nell’adunanza dell’Assemblea dei rappresentanti di cui al comma 4 si procede alla nomina dei membri del Collegio dei sindaci, la cui elezione spetta all’assemblea ai sensi dell’art. 23, comma 1 del presente statuto. Si procede altresì, sentite le organizzazioni sindacali dei Notai in pensione, alla nomina per cooptazione di sei Notai in pensione tra quelli a carico della Cassa. In caso di parità di voti si intende cooptato il Notaio con maggiore anzianità di esercizio nella professione. I pensionati cooptati durano in carica fino alla scadenza dell’assemblea che li ha nominati.
  6. Nell’adunanza del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4, presieduta dal consigliere con maggiore anzianità di esercizio, i membri eletti procedono all’integrazione del consiglio mediante la nomina di tre Notai in pensione tra quelli a carico della Cassa, sentite le organizzazioni sindacali dei Notai in pensione.
  7. Il Presidente uscente provvede a comunicare ai tre Notai cooptati l’avvenuta nomina e, senza indugio, convoca la prima adunanza plenaria del Consiglio di amministrazione per gli adempimenti di cui al successivo articolo 18. La presidenza dell’adunanza è attribuita al consigliere con maggiore anzianità di esercizio, tra quelli eletti ai sensi del precedente comma 3.
  8. La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea dei rappresentanti e con quella di componente del Consiglio Nazionale del Notariato. Qualora un Notaio risulti eletto contemporaneamente membro del Consiglio di amministrazione e componente dell’Assemblea dei rappresentanti, deve procedere, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta che all’uopo gli sarà rivolta dal Presidente della Cassa, ad esercitare il diritto di opzione comunicando la propria scelta alla Presidenza della Cassa; in mancanza si intenderà prescelta la nomina a membro del Consiglio di amministrazione.
  9. Per la sostituzione nella carica non optata si procede come previsto dall'art. 17, comma 11 se trattasi di sostituire un componente l'Assemblea dei Rappresentanti e come previsto dall'art. 18 comma 3 se trattasi di sostituire un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 16

  1. Il requisito della professionalità di cui all’articolo 1, comma 4, lettera «b», del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è considerato esistente, attesa la natura dell’attività professionale della categoria notarile, e l’esperienza connessa alla anzianità minima richiesta.
  2. Sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell’Assemblea dei rappresentanti o da quella di membro del Consiglio di amministrazione:
    1. avere subito negli ultimi cinque anni procedimento disciplinare, o sentenza penale definitiva, con irrogazione della sospensione dall’attività o della censura;
    2. avere subito condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
    3. essere controparte della Cassa in giudizi pendenti.
  3. In ogni caso si decade dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione o di componente dell’Assemblea dei rappresentanti in conseguenza della cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili, ovvero per effetto di trasferimento ad altra zona elettorale.

Art. 17

1. L’Assemblea dei rappresentanti ha le seguenti attribuzioni:

  1. delibera sulle modificazioni e le integrazioni allo statuto;
  2. esprime parere sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
  3. approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il rendiconto annuale;
  4. delibera, con decisione definitiva motivata, su proposta del Consiglio di amministrazione, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  5. determina la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci;
  6. sceglie, su proposta del Consiglio di amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all’art. 26, comma 3 del presente statuto;
  7. nomina i componenti di propria competenza del Collegio dei sindaci, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del presente statuto e coopta i Notai in pensione a norma del precedente articolo 15, 5° comma;
  8. esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera «a» del comma 1 sono trasmesse, come richiesto dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale provvede all’approvazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera «c» del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo.

3. L’Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto relativo all’anno precedente ed entro il mese di novembre, per l’approvazione del bilancio preventivo e, eventualmente, del bilancio tecnico. La convocazione avviene a cura del Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e, in caso di urgenza, almeno dieci giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione.
Le integrazioni dell’ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell’adunanza.

4. L’Assemblea dei rappresentanti deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti. In questo ultimo caso, se il Consiglio di amministrazione non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma.

5. Per tutte le assemblee l’avviso di convocazione può prevedere anche la riunione in seconda convocazione.

6. L’Assemblea dei rappresentanti si riunisce in Roma, salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi di convocarla in altro luogo.

6.bis L’Assemblea dei Rappresentanti può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: 

  • siano indicati nell'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dal precedente comma 3, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Cassa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il Segretario;
  • siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.ter. L’Assemblea dei Rappresentanti può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

  • l’avviso di convocazione deve specificare che l’Assemblea si tiene esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento dell’assemblea virtuale e la modalità di espressione del voto che può essere anche esclusivamente elettronica;
  • non è richiesta la presenza in uno stesso luogo del Presidente e del Segretario;
  • con l’avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare all’Assemblea un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione assembleare virtuale. In detto avviso sono, altresì, specificati i requisiti tecnici che deve possedere lo strumento telematico utilizzabile da ciascuno per partecipare all’Assemblea;
  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. L’Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente della Cassa, e provvede di volta in volta alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire all’assemblea, ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni, così come il Presidente. All’assemblea hanno diritto di presenziare anche i sindaci.

8. Per la validità della costituzione dell’assemblea si applica la norma dell’art. 21 del codice civile. L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per le modificazioni allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’assemblea. Delle adunanze dell’assemblea è redatto, a cura del segretario, verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

9. Non sono ammesse deleghe.

10. Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari, nei casi previsti dalla legge, compete ai componenti dell’assemblea rappresentativa assenti o dissenzienti, nonché al Consiglio di amministrazione, e deve essere esercitato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della deliberazione.

11. Gli associati componenti dell’Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti dagli associati che nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati li seguono immediatamente. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

12. I Notai in pensione cooptati nella Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti dai Notai in pensione che, nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati nella procedura di cooptazione, li seguono immediatamente. Mancando nominativi nella graduatoria, anche per effetto di rinuncia, si procede a cooptazione per i posti vacanti nella prima assemblea. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 18

  1. Il Consiglio di amministrazione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
  2. Per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente è necessario, nelle prime due votazioni, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nessuno dei consiglieri abbia conseguito, nelle prime due votazioni, la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
  3. Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dall’art. 15 del presente Statuto. L’elezione suppletiva si tiene nella sede del Consiglio notarile distrettuale territorialmente competente in concomitanza con altra già programmata riunione di quest’ultimo consesso. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando però venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell’intero Consiglio e questo resterà in carica fino all’insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio.
  4. I Notai in pensione, componenti del Consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti secondo la procedura prevista dall’articolo 15, comma 6.
  5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 19

  1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
    1. svolge l’attività di amministrazione della Cassa, salvo che per le materie di competenza del Comitato esecutivo;
    2. determina le attività assistenziali da espletare nel corso dell’esercizio successivo, stabilendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme da destinare rispettivamente alle stesse;
    3. delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio tecnico e sul rendiconto annuale predisposti dal Comitato esecutivo e da sottoporre all’approvazione della Assemblea dei rappresentanti;
    4. determina le variazioni del bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea dei rappresentanti;
    5. si esprime sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da sottoporre, per la decisione definitiva, alla Assemblea dei rappresentanti;
    6. delibera, previo parere consultivo dell’Assemblea dei rappresentanti, sulle modificazioni e sulle integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza;
    7. approva i regolamenti e adotta le deliberazioni riguardanti l’organizzazione interna dell’Ente;
    8. delibera, previo parere consultivo della Assemblea dei rappresentanti, sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
    9. decide sui ricorsi contro le deliberazioni del Comitato esecutivo;
    10. nomina il Direttore Generale e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
    11. fissa la misura delle indennità spettanti ai componenti della Assemblea dei rappresentanti;
    12. esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.
  2. Le deliberazioni di cui alle lettere «f» e «h» del comma 1 sono trasmesse, come richiesto dall’articolo 3, comma 2 del citato decreto legislativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale provvede all’approvazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  3. Il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le attribuzioni di cui alla lettera «a» del comma 1 al Comitato esecutivo.

Art. 20

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare.

2. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.

3. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione.
Le integrazioni dell’ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dall’adunanza.

4. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

5. Per la validità dell’adunanza del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

6. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Cassa, salvo che il Presidente in ragione degli argomenti da trattare convochi il Consiglio esclusivamente in presenza, può svolgersi mediante mezzi telematici e di telecomunicazione, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione; di visionare, ricevere e trasmettere documenti; di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) il Presidente, il Segretario e altri otto componenti del Consiglio si trovino nello stesso luogo.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

7bis. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
• l’avviso di convocazione deve specificare che la riunione del consiglio si tiene esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della adunanza virtuale e la modalità di espressione del voto che può essere anche esclusivamente elettronica;
• con l’avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare alla riunione consiliare un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione virtuale. In detto avviso sono, altresì, specificati i requisiti tecnici che deve possedere lo strumento telematico utilizzabile da ciascuno per partecipare alla riunione consiliare;
• sia consentito al Presidente della riunione consiliare di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per la valida costituzione della riunione consiliare tenuta esclusivamente con mezzi telematici o di telecomunicazione non è richiesta la presenza in uno stesso luogo del Presidente, del Segretario e di un numero minimo di consiglieri.

7ter.  Per la validità dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione quando si riunisce esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione è necessario che ad esso partecipino mediante mezzi telematici o di telecomunicazione almeno dieci dei suoi componenti.

7quater. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa si riterrà validamente costituito, in forma totalitaria, anche se non convocato con le modalità di cui ai precedenti commi, qualora ad esso partecipino tutti i Consiglieri, anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e, tutti i Sindaci siano presenti, anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. A tal fine i Sindaci che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della seduta, dalla quale risulti che sono stati informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.
Nel caso in cui la partecipazione alla riunione del Consiglio costituito in forma totalitaria, avvenga, da parte di tutti o anche solo di alcuno degli aventi diritto, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione deve:
• essere consentito al Presidente della riunione consiliare di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
• essere consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio di Amministrazione detta ulteriori disposizioni per il funzionamento delle sedute in modalità telematica e in audio/video conferenza.

Art. 21

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato. Il Presidente ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
  2. In caso di necessità o urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento di competenza del Comitato esecutivo, compresi quelli di cui alla lettera «c» del successivo art. 22, comma 2, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Comitato stesso.
  3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice – Presidente.

Art. 22

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione. Il Segretario del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, anche se non ne fa parte. Il Vice – Presidente, pur se non è componente del Comitato esecutivo, partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, salvo che non intervenga in sostituzione e con le funzioni del Presidente.

2. Il Comitato esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

  1. predispone i bilanci ed i rendiconti;
  2. esegue le delibere del Consiglio di amministrazione;
  3. adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione;
  4. liquida le pensioni, l’indennità di cessazione, gli assegni integrativi e, in genere, le prestazioni previdenziali di cui all’art. 4 del presente statuto;
  5. determina e liquida le provvidenze assistenziali di cui all’art. 5 del presente statuto;
  6. adotta delibere sulle altre materie delegate dal Consiglio di amministrazione.
    Il Comitato esecutivo esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Comitato esecutivo, nei limiti di legge, può delegare talune attribuzioni a propri componenti, anche con rappresentanza esterna. Per le materie delegate dal Consiglio di amministrazione, di cui alla lettera «f» del comma 2, è necessaria l’autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione.
Non possono essere delegate le attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

4. Il Comitato esecutivo è convocato almeno una volta al mese dal Presidente, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare.

5. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.

5bis. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo della Cassa può svolgersi mediante mezzi telematici e di telecomunicazione, a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione; di visionare, ricevere e trasmettere documenti; di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
  4. Il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

5ter. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione. In tale ipotesi:

• l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza nonché le materie da trattare e deve specificare che la riunione del Comitato si tiene esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della adunanza virtuale e la modalità di espressione del voto che può essere anche esclusivamente elettronica;

• con l’avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare alla riunione del Comitato Esecutivo un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione virtuale. In detto avviso sono, altresì, specificati i requisiti tecnici che deve possedere lo strumento telematico utilizzabile da ciascuno per partecipare alla riunione del Comitato Esecutivo;

• sia consentito al Presidente della riunione del Comitato Esecutivo di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la valida costituzione della riunione del Comitato Esecutivo tenuta esclusivamente con mezzi telematici o di telecomunicazione non è richiesta la presenza in uno stesso luogo del Presidente, del Segretario e di un numero minimo di Consiglieri.

5quater. Il Comitato Esecutivo della Cassa si riterrà validamente costituito, in forma totalitaria, anche se non convocato con le modalità di cui ai precedenti commi, qualora ad esso partecipino, anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci siano presenti, anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. A tal fine i Sindaci che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della seduta, dalla quale risulti che sono stati informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Nel caso in cui la partecipazione alla riunione del Comitato Esecutivo costituito in forma totalitaria, avvenga, da parte di tutti o anche solo di alcuno degli aventi diritto, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione deve:

• essere consentito al Presidente della riunione del Comitato Esecutivo di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

• essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

• essere consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione.
Le integrazioni dell’ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dall’adunanza. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le riunioni del Comitato esecutivo quando sono presenti tutti i componenti ed i membri effettivi del Collegio sindacale.

7. Per la validità dell’adunanza del Comitato esecutivo è necessaria la presenza anche con mezzi telematichi o di telecomunicazione di almeno tre dei suoi componenti.

8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero della posta elettronica certificata contenente la comunicazione della deliberazione.

10. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

Art. 23

  1. Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quai:
    1. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della Giustizia, con funzioni di Presidente;
    2. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    3. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    4. due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei rappresentanti tra i Notai in esercizio, previa designazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, anche tra i propri componenti, di un numero di candidati non inferiore a otto. La segnalazione dei nominativi da parte del Consiglio Nazionale del Notariato deve pervenire alla Cassa almeno sette giorni liberi prima della data di riunione dell’assemblea di cui al comma 4 dell’articolo 15. La nomina dei componenti del Collegio sindacale di competenza dell’Assemblea avviene a maggioranza relativa.
  2. Il Collegio dei sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati dall'Assemblea dei Rappresentanti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
  3. Il controllo sulla gestione della Cassa è esercitato dai sindaci, secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. I sindaci intervengono alle sedute dell’Assemblea dei rappresentanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. L’assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.
    Al Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
  4. Il rendiconto annuale della Cassa è altresì sottoposto alla revisione contabile di cui all’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; l’attività gestionale e contabile della Cassa è soggetta infine alla vigilanza ministeriale con le modalità di cui all’art. 3, comma 3 dello stesso decreto.
  5. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni:
    1. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione; di visionare, ricevere e trasmettere documenti, di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
    3. sia consentito al soggetto verbalizzante, se nominato, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

      Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
  6. La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione. In tale ipotesi:
    l’avviso di convocazione del Collegio Sindacale deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza nonché le materie da trattare e deve specificare che la riunione del Collegio Sindacale si tiene esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della adunanza virtuale e la modalità di espressione del voto che può essere anche esclusivamente elettronica;

    con l’avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare alla riunione del Collegio Sindacale un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione virtuale. In detto avviso sono, altresì, specificati i requisiti tecnici che deve possedere lo strumento telematico utilizzabile da ciascuno per partecipare alla riunione del Collegio Sindacale;

    sia consentito al Presidente della riunione del Collegio Sindacale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

    sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

    sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione.

  7. Il Collegio Sindacale si riterrà validamente costituito, in forma totalitaria, anche se non convocato con le modalità di cui ai precedenti commi, qualora ad esso partecipino, anche esclusivamente mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel caso in cui la partecipazione alla riunione del Collegio Sindacale costituito in forma totalitaria avvenga, da parte di tutti o anche solo di alcuno degli aventi diritto, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione si applica quanto previsto in materia di svolgimento dell’adunanza dei precedenti commi.

Art. 24

  1. Gli organi della Cassa scaduti o cessati restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi nominati in sostituzione.
  2. Della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 14, 22 e 23 del presente statuto, della nomina del Presidente e delle altre cariche conferite in base all’articolo 18, comma 1, nonché delle deleghe con rappresentanza esterna conferite ai sensi dell’art. 22, comma 3 del presente statuto, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’iscrizione nell’albo speciale istituito con l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 25

1. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, da sottoporre all’approvazione degli organi medesimi nella riunione successiva.

1 bis. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la sottoposizione dello stesso all’approvazione degli organi medesimi nella riunione successiva.

2. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni vengono svolte da altro componete designato dagli intervenuti.

3. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia e certificato conforme dal Segretario, dal Direttore Generale o da componenti degli organi collegiali all’uopo designati dal Presidente.

Art. 26

  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. A chiusura dell’esercizio viene redatto a cura del Comitato esecutivo il rendiconto annuale, formato secondo le norme dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle società per azioni in quanto applicabili.
  3. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto annuale relativo all’anno precedente viene sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei rappresentanti, come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera «c», del presente statuto.
  5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato esecutivo cura la redazione del bilancio di previsione e, almeno ogni tre anni, del bilancio tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I suddetti documenti, dopo la delibera da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera «c» del presente statuto, è sottoposto, entro il successivo mese di novembre, all’approvazione da parte dell’Assemblea dei rappresentanti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera «c» del presente statuto.
  6. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei rappresentanti sia il bilancio preventivo e l’eventuale bilancio tecnico, sia il rendiconto consuntivo, sono inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché agli altri ministeri vigilanti, per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 27

  1. 1. Il Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.
  2. 2. Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:
    • dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il funzionamento degli uffici della Cassa;
    • svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;
    • è Capo del personale, dispone circa la sua destinazione ai vari servizi e propone al Consiglio di amministrazione provvedimenti di promozione e di licenziamento;
    • esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
    • esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Comitato esecutivo o dal Consiglio di amministrazione.
  3. 3. Il Direttore Generale, se richiesto dal Presidente, assiste alle riunione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
  4. 4. Al Direttore Generale compete il potere di firma per l’attribuzione di cui all’articolo 25, comma 3 del presente statuto.

Art. 28

  1. La Cassa assicura e tutela il rispetto della trasparenza, in aderenza ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle altre norme di legge in materia. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
    1. Il Presidente – sentito il Consiglio di amministrazione – può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli associati, cui hanno facoltà di partecipare anche gli altri iscritti. In dette adunanze il Presidente della Cassa riferisce sull’attività dell’Ente e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse sono presiedute dal Presidente, dal Vice – Presidente, o dal componente del Consiglio di amministrazione eletto nella zona interessata.
    2. Il Consiglio di amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione del rendiconto consuntivo, una relazione sull’attività della Cassa nell’esercizio precedente.
    3. Nel regolamento è sancito il diritto degli iscritti – ed i relativi limiti e modalità di esercizio – di accedere a documenti e notizie in possesso della Cassa.
    4. Il Consiglio di amministrazione promuove i contatti ed asseconda le intese con il Consiglio Nazionale del Notariato, per un proficuo scambio di esperienze e di idee, anche con la costituzione di organismi di collegamento.
    5. Il Consiglio di amministrazione cura i rapporti con gli altri organismi istituzionali del notariato e con quelli rappresentativi di categoria.
  2. Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere attuate dal Consiglio di amministrazione mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio.

Art. 29

Con riferimento all’art. 9, comma 1 del presente statuto, la misura della quota degli onorari che il Notaio in esercizio è tenuto a versare alla Cassa per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, alla data di adozione del presente statuto è pari al venti per cento.

Art. 30

In tutti i casi in cui si verifichi la mancanza di un componente elettivo dell’Assemblea dei rappresentanti e non sia possibile procedere alla sua sostituzione con le modalità prescritte dall’art. 17, comma 11, di questo Statuto, il Presidente della Cassa indice nuove elezioni nella zona interessata. L’eletto rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso. In caso di simultanee decadenze o di contestuali dimissioni dalla carica di almeno la metà dei componenti dell’Assemblea dei Rappresentanti, si procede al rinnovo dell’intero organismo mediante elezioni e questo resterà in carica fino alla elezione dei componenti l’Assemblea dei Rappresentanti che saranno eletti nel febbraio successivo alla scadenza del triennio.

Allegato 2 | Allegato 3