L’articolo 33, d.l. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modifiche dalla l. 15 luglio 2022 n. 91 - al fine di sostenere il potere di acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti, necessità conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso - istituisce il Fondo per l’indennità una tantum, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di Euro per l’anno 2022.
Più in particolare, in via eccezionale, si prevede a favore dei predetti un’indennità una tantum per il solo anno 2022.
La quota parte del limite di spesa del Fondo destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1196, n. 103 è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.
Ne possono beneficiare anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 e che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge citato.
Nel caso in cui l’istante sia iscritto contemporaneamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i colleghi devono presentare una domanda, corredata dalle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo che verrà resa a breve disponibile sul sito e che andrà firmato digitalmente allegando i seguenti documenti:
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai punti precedenti.
L’erogazione dell’indennità avviene in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 33 comma 1 del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50
L’Ufficio Previdenza e Assistenza è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sull’argomento all’indirizzo di posta elettronica: previdenza.assistenza@cassanotariato.it
Download del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50