È operativo l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021 nel limite massimo individuale di 3 mila euro
L’articolo 1 comma 20 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo e professionista iscritto all’INPS o ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.
Requisiti
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
N.B. Ai soggetti che abbiano avviato l’attività professionale nel corso del 2020 non si applicano i requisiti di cui ai punti a) e b).
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente alla Cassa Nazionale del Notariato entro il 31 ottobre 2021, termine prorogato al 2 novembre 2021 (primo giorno successivo non festivo) utilizzando il modulo di domanda scaricabile a piè di pagina che va firmato digitalmente e a cui devono essere allegati i seguenti documenti:
La procedura telematica è l’unica a disposizione dei Notai; non saranno tenute in considerazione domande inviate in forma cartacea.
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2021 sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni ai punti precedenti e degli allegati o presentate dopo il termine perentorio del 31 ottobre 2021.
La quota parte del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro.
Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto. Per tali ragioni saranno prese in considerazione tutte le domande correttamente pervenute entro il 2 novembre 2021, a prescindere dalla effettiva data di presentazione.
L’Ufficio Previdenza e Assistenza è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sull’argomento all’indirizzo di posta elettronica: previdenza.assistenza@cassanotariato.it
Modulistica e documentazione