Due gli articoli di interesse contenuti nella Manovra approvata dal Parlamento
La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, contiene alcune norme di particolare interesse per le Casse di previdenza e assistenza.
All’articolo 1, comma 229 – nel disciplinare l’annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei debiti di importo residuo fino a mille euro – riconosce agli enti creditori e, quindi, anche alle Casse di previdenza, la facoltà di non applicare le disposizioni in argomento. E’ necessaria, però, l’adozione di uno specifico provvedimento entro il 31 gennaio 2023, nelle forme proprie di tali atti, da comunicare all’agente della riscossione entro la medesima data, attraverso le modalità che lo stesso agente pubblicherà nel proprio sito internet entro dieci giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, stabilita per il 1^ gennaio 2023. Sempre entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, le Casse devono dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’articolo 1, comma 251 – in tema di estinzione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – invece, a differenza del comma di cui prima che si esprime per l’applicazione automatica della “rottamazione”, salva differente opzione dell’ente, sancisce che il “nuovo condono” trova applicazione per le Casse di previdenza e assistenza solo se assumeranno apposite delibere in tal senso, approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del d.lgs. 30 giugni 1994 n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.