Si è svolto ieri un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del DL 50/2022.
Lo schema di decreto oggi in circolazione è presso le Corte dei Conti per i dovuti controlli e successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto si è in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti e quindi della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tappe necessarie per poter applicare la misura.
Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale gli enti previdenziali si sono confrontati su alcuni aspetti tecnici e giuridici per assicurare una pronta applicazione dello stesso.
Come termine per la presentazione della domanda si ritiene che l’avvio della presentazione delle domande agli iscritti potrà avvenire trascorsi due giorni (per esigenze tecniche) dalla pubblicazione del Decreto in G.U., ma comunque non prima del 20 Settembre p.v
È stata individuata quale data perentoria entro la quale effettuare la presentazione delle domande il 30 Novembre p.v., che è anche il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà ai beneficiari di poter effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
E’ stato effettuato un approfondimento sullo stanziamento operato dal Governo (e integrato da ultimo con il DL 115/2022) che si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come confermato dalla Relazione tecnica sul DL 115. Pertanto non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus e ha poco senso parlare di click day, essendoci la possibilità di presentare la domanda entro il 30 novembre p.v.