Dalla modifica all’istituto dell’assegno di integrazione al metodo di calcolo dell’indennità di cessazione passando per il trattamento pensionistico per gli orfani invalidi
I Ministeri vigilanti hanno dato il via libera alle delibere, approvate dal Consiglio di Amministrazione, che portano alcune modifiche al Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà. Placet pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 dicembre.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti salienti contenuti nel nuovo Regolamento, utili a rimuovere disposizioni ormai superate, quali la “pensione speciale di guerra” o l’innalzamento dell’anzianità di esercizio del Notaio per campagne di guerra, e a sostenere con maggiore forza gli iscritti nei momenti più delicati della vita professionale e non, nel rispetto sempre dell’incardinato “principio mutualistico”.
In tale direzione va considerata la modifica all’istituto dell’assegno di integrazione (art.4): è stata, infatti, elevata di 20 punti, dal 40% al 60%, la quota massima dell’onorario medio nazionale fissabile dal consiglio di amministrazione per definire la soglia in corrispondenza della quale il Notaio avrà diritto all’integrazione degli onorari di repertorio prodotti. Detta quota, in presenza di eventi gravi e straordinari che abbiano inciso in modo significativo sugli stessi onorari, può addirittura essere elevata dal consiglio fino alla misura del 90%.
Per privilegiare, inoltre, l’aiuto all’iscritto con minore capacità economica e di risparmio si è deciso di intervenire sul “requisito reddituale” previsto dalla normativa preesistente ( riducendo in tal modo numericamente platea dei beneficiari tra i quali dividere il plafond, ma riconoscendo al contempo agli stessi un supporto maggiore).
Per ottenere il beneficio, infatti, il reddito complessivo del beneficiario richiedente l’assegno di integrazione non dovrà essere nell’anno di riferimento superiore di una volta e mezzo l’onorario di repertorio medio nazionale (e non più due volte come prevedeva il vecchio testo normativo).
È stato modificato l’ex art.20 del Regolamento (nel nuovo testo art.18) ed in particolare un relativo comma che definisce la misura delle pensioni indirette e di reversibilità in caso di presenza di orfani di Notaio maggiori di ventisei anni totalmente e permanentemente inabili con invalidità al 100% e diritto all’accompagno. In tale caso il trattamento pensionistico è stato elevato dal 30% al 70% della pensione liquidata o che sarebbe spettata al Notaio.
Tra le norme oggetto di modifica si segnala l’ex art.26 (ora art.23) che definisce il metodo di calcolo dell’indennità di cessazione. È stata, infatti, variato il valore del “tetto” al di sopra del quale non potrà salire l’annualità dell’indennità di cessazione, ovvero di quel parametro economico che - assieme all’anzianità effettiva di esercizio del Notaio - contribuisce alla formazione dell’importo del trattamento di fine attività del Notaio in quiescenza. Solo per quella porzione di anzianità che sarà maturata dall’iscritto dopo l’1 gennaio 2023, il valore di tale “tetto” non sarà più rappresentato dall’ammontare della pensione massima (maggiorata di un terzo), bensì da quello della pensione minima (maggiorata della metà). La modifica di tale parametro produrrà, nel lungo termine, sviluppi meno accelerati delle indennità in caso, soprattutto, di congiunture non favorevoli contrassegnate da dinamiche negative dei repertori nazionali e delle contribuzioni versate.
Una norma finale nel nuovo Regolamento stabilisce che in tutti gli articoli dello stesso testo normativo in cui è contenuta la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o la persona unita civilmente”.